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La comunitaria 2010 (legge 217/2011), in vigore dal 17 marzo 2012, apporta modifiche all’assolvimento dell’imposta nel caso di prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter Dpr 633/72). Infatti, per tali prestazioni, l’assolvimento dell’Iva dovrà avvenire mediante l’integrazione della fattura del prestatore e non più mediante autofattura, esattamente come avviene da sempre per gli acquisti intracomunitari di beni.
L’autofattura rimarrà invece necessaria per
- i servizi dell’art. 7-quater (servizi relativi agli immobili, trasporto passeggeri, catering, ecc.)
- i servizi dell’art. 7-quinquies (prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche educative, ricreative e simili)
- i servizi prestati da soggetti non comunitari.

Inoltre, da tale data, il momento di effettuazione dell’operazione è dato dal momento di completamento del servizio (e non più quello del pagamento), fermo restando che, in caso di pagamento anticipato, è quello il momento di riferimento.

Con la presente, vi ricordiamo gli obblighi di fatturazione e di registrazione (art. 46-47 del Dl 331/93) da adempiere in tal caso:
- fatturazione: la fattura relativa all’acquisto di servizi intracomunitari deve essere numerata e integrata dal committente con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei servizi acquistati. Se si tratta di operazione di acquisto senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo all’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma di esclusione dell’Iva.
- regolarizzazione: il committente che non riceve la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ultimazione della prestazione) deve emettere entro il mese seguente, in un unico esemplare, la fattura con l’indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell’iva, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il 15° giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.
- registrazione: le fatture relative all’acquisto di servizi intracomunitari, previa integrazione, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento oppure anche successivo ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro delle fatture secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di regolarizzazione devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini descritti, anche nel registro degli acquisti con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento oppure di emissione.
 
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